Pubblicata nel B.U. 7 settembre 1993, n. 42.
(1) La Giunta provinciale stipula con le organizzazioni sindacali provinciali dei medici di medicina generale e dei pediatri di base apposite convenzioni di durata triennale per la disciplina del rapporto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali nella provincia di Bolzano.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a determinare le categorie di persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale ammesse al rimborso, da parte delle aziende sanitarie di appartenenza, delle spese per le visite occasionali, nonché a determinare la misura di tale rimborso. 4)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 28 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1, successivamente abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7, e nuovamente inserito dall'art. 58 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, della L.P. 15 novembre 2002, n. 14, le disposizioni del comma 1 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.