Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.
Il titolo è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
(1) Al personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, che faccia parte di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale, possono essere concesse delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste nella contrattazione collettiva di comparto, compatibilmente con le esigenze di servizio e limitatamente ai servizi di emergenza o di alto valore sociale.