(1) Alle Organizzazioni di volontariato che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 1° marzo 1983, n. 6, è concesso il termine di due anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per adeguare i rispettivi atti costitutivi o statuti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, al fine di ottenere l'iscrizione d'ufficio nel registro provinciale.
(2) Le convenzioni stipulate tra le organizzazioni di volontariato e gli enti responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 1° marzo 1983, n. 6, non possono essere tacitamente rinnovate qualora le convenzioni stesse non rispettino i contenuti di cui all'articolo 3 della presente legge, e le organizzazioni di volontariato non abbiano provveduto all'adeguamento degli statuti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
(3) Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.
(4) Fatto salvo quanto disposto nei commi 1 e 2, è abrogata la legge provinciale 1° marzo 1983, n. 6.
(5) In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente alla durata della legislatura in corso, i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato nell'Osservatorio provinciale, di cui all'articolo 8 comma 3, rispettivamente nel comitato di gestione del Fondo speciale di cui all'articolo 10, comma 3, sono designati dalle organizzazioni di volontariato operanti in provincia, prescindendosi dalla loro iscrizione nel registro provinciale.
(6) Sono abrogati l'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, sostituito dall'articolo 9, della legge provinciale 11 luglio 1991, n. 19, e l'articolo 11 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.
(7) I requisiti richiesti per la costituzione e la qualifica di organizzazione di promozione sociale, le disposizioni per la tenuta del registro delle relative organizzazioni, le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo e quant'altro si rendesse necessario regolamentare, verranno disciplinati con uno o più regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.17)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.