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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 111)
Disciplina del volontariato e della promozione sociale 2)

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1)

Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.

2)

Il titolo è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 11/bis (Servizio civile)

(1) Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, in connessione con i rapporti di cooperazione previsti dall'articolo 8 dello stesso decreto, la Provincia è autorizzata a stipulare con l'ufficio nazionale per il servizio civile una convenzione e specifici protocolli di intesa, che prevedono anche disposizioni sulla dotazione di personale e sulla gestione delle spese ed il coinvolgimento dei servizi provinciali competenti, in particolare la formazione professionale, la sanità e la protezione civile.

(2) Per il raggiungimento di un funzionale coordinamento tra il servizio pubblico e le organizzazioni di volontariato, la Provincia è autorizzata ad istituire un'agenzia per il servizio civile, direttamente gestita dalla Ripartizione Presidenza presso l'amministrazione provinciale, in raccordo con l'ufficio nazionale per il servizio civile.

(3) Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2000 sul capitolo 51495 la spesa di lire 100 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi è autorizzata con l'annuale legge finanziaria.16)

16)

L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

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