Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.
Il titolo è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
(1) (2) (3) (4)15)
(5) La concessione di contributi, sovvenzioni e altre provvidenze di carattere economico, compresa la messa a disposizione gratuita di immobili per l'espletamento di attività di volontariato, è disciplinata dalle leggi provinciali di intervento nei singoli settori, assicurandosi comunque il finanziamento delle attività ed iniziative oggetto delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 7.
Omissis.