(1) È istituito presso la Provincia il Fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel quale sono contabilizzati gli importi dovuti dagli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dalle casse di risparmio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, operanti nel territorio provinciale.
(2) Il fondo è finalizzato al sostegno delle organizzazioni di volontariato che sono iscritte al registro provinciale secondo l'articolo 5; le direttive ed i criteri di sostegno vengono fissati dal comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato.14)
(3) Il Presidente della giunta provinciale, o suo delegato, presiede il comitato di gestione del Fondo speciale. La Giunta provinciale nomina a far parte del comitato stesso quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro provinciale, maggiormente presenti nel territorio provinciale.
(4) La composizione del comitato deve adeguarsi a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1991 ed alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.