Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 1993, n. 3.
(1) Possono beneficiare degli interventi le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, iscritte al registro delle cooperative della provincia di Bolzano, che hanno sede nel territorio provinciale e che ivi svolgono prevalentemente la loro attività.
(2) Le provvidenze disposte dalla presente legge non sono cumulabili con quelle pari oggetto previste da altre leggi statali, regionali o provinciali.