Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 1993, n. 3.
(1) Per sostenere l'avvio, il potenziamento e la riorganizzazione delle cooperative, la Provincia autonoma di Bolzano può promuovere i seguenti interventi:
c) la costituzione e lo sviluppo in forma cooperativa di attività imprenditoriali, con particolare riguardo alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo delle donne e dei giovani, nonché alla qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone con difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro ed allo svolgimento di attività con particolare valenza innovativa o sociale. 2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.