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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 61)
Disposizioni in materia di finanza locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

Art. 6 (Fondo ammortamento mutui)

(1) I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono utilizzati dai comuni per far fronte ad oneri di ammortamento dei mutui contratti o da contrarsi, secondo i criteri e le modalità della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, nel testo vigente.

(2) L'assessore provinciale competente in materia di finanza locale, sentita la delegazione dei comuni, propone alla Giunta provinciale la graduatoria delle categorie di opere pubbliche da ammettere a finanziamento.