In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 61)
Disposizioni in materia di finanza locale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

Art. 4 (Fondo ordinario)

(1) I finanziamenti a carico del fondo ordinario sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese correnti.

(2) L’assegnazione dei finanziamenti ai comuni di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri e parametri che descrivono il fabbisogno finanziario dei singoli comuni, tenendo conto anche delle risorse finanziarie dei comuni. I criteri e i parametri per il rilevamento del fabbisogno finanziario e la loro ponderazione nonché i dettagli per tenere conto delle risorse finanziarie sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2.

(3) Sono inoltre assegnati ai comuni i fondi per far fronte alle spese risultanti dalle funzioni delegate, in base ai programmi di attività e di spesa concordati. 8)

8)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.