(1) Per gli investimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche di importo superiore ai limiti fissati dal Comitato per gli accordi finanziari ai sensi dell'articolo 2, è approvato unitamente al progetto esecutivo dell'opera un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, tenuto conto del prevedibile grado di utilizzo delle opere nonché del presumibile livello delle entrate derivante dalla riscossione di tariffe e dal concorso degli utenti alla spesa.13)