(1) Per i finanziamenti a carico del fondo di rotazione è autorizzata la gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
(2) Per mezzo del fondo di rotazione vengono disposti finanziamenti ai comuni per spese di investimento, con obbligo per i comuni di restituire al fondo medesimo in parte o per intero gli importi anticipati. Con gli accordi di cui all'articolo 2 sono definiti le spese di investimento finanziabili, le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, le modalità di pagamento a favore dei comuni e il riversamento da parte dei medesimi.
(3) Per il fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzata a carico del bilancio 2008 (UPB 26200) una spesa pari a 50 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14. Alla relativa variazione del piano di gestione si provvede con decreto dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.11)