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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 61)
Disposizioni in materia di finanza locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

Art. 2 (Comitato per gli accordi finanziari - Determinazione dei fondi)

(1) La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni anno tra il Presidente della giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni.

(2) Ai fini dell'intesa, si tiene conto delle risorse globali e della politica tariffaria e tributaria dei comuni, computate con l'aliquota minima fissata dalla legge ovvero nella misura stabilita dalla legge.

(3) Le funzioni della rappresentanza dei comuni sono svolte dal consiglio dei comuni di cui alla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4. 6)

6)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.