Pubblicata nel B.U. 4 febbraio 1992, n. 5.
Omissis.
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
(1) Per il coordinamento delle attività connesse con la gestione e la lavorazione dell'azienda agraria annessa all'Istituto tecnico agrario di Ora la dotazione del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica di cui all'allegato 3. a), cifra 2), della L.P. n. 11/1991 è aumentato di un'unità nella quarta qualifica funzionale.
(2) (3) (4) (5) 4)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.
Aumenta il contingente di una unità di cui all'art. 1, comma 2, della L.P. 31 luglio 1970, n. 17.
(1) Il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano espleta anche il servizio antincendi presso l'aeroporto civile di Bolzano alle condizioni e nei limiti da concordare previamente con il gestore dell'aeroporto medesimo.
(2) Per sopperire alle nuove esigenze operative e per l'adempimento dei compiti di cui al comma 1, la dotazione organica del ruolo speciale dei servizi antincendi - corpo permanente dei vigile del fuoco di Bolzano, di cui all'allegato 2 della L.P. n. 11/1991, è aumentata complessivamente di 25 unità con la suddivisione risultante dall'allegato 2 della presente legge.
(3) Fino a quando non sarà diversamente disposto ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, per il personale del ruolo speciale di cui al comma 2 si applicano i profili professionali dell'area operativa tecnica previsti per il corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(4) La dotazione organica dei singoli profili professionali di cui al comma 3 è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.P. n. 11/1991.
Riportato in nota all'unico articolo della L.P. 11 marzo 1983, n. 7.
(1) Il personale provinciale comandato presso altri enti pubblici è collocato, per la durata del relativo comando, nella posizione di fuori ruolo.
(2) Al termine del comando il personale è collocato in soprannumero fino al verificarsi delle prime vacanze nelle rispettive qualifiche o profili funzionali.
Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.
Sostituisce l'allegato 1, 2a), 2c), 3a) e 3e) alla L.P. 15 aprile 1992, n. 11.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.