Pubblicata nel B.U. 4 febbraio 1992, n. 5.
(1) Il personale provinciale comandato presso altri enti pubblici è collocato, per la durata del relativo comando, nella posizione di fuori ruolo.
(2) Al termine del comando il personale è collocato in soprannumero fino al verificarsi delle prime vacanze nelle rispettive qualifiche o profili funzionali.