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In vigore al: 11/09/2012

g) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 401)
Ordinamento della formazione professionale

1)
Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1992, n. 48.

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia Autonoma di Bolzano promuove la formazione e l'elevazione professionale al fine di favorire la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, di accrescere la competitività del sistema economico provinciale e di facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita sociale.

(2) Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

(3) Allo scopo di salvaguardare i principi di parità nell'accesso al lavoro, possono essere riservate azioni formative a coloro che si trovano in particolare posizione di debolezza sul mercato del lavoro.

(4) La provincia promuove altresì attività di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla formazione professionale, pubblico e privato, nonché progetti di sperimentazione guidata, iniziative di ricerca, di documentazione e di studio.

(5) Le azioni formative sono prioritariamente destinate a persone residenti in provincia di Bolzano. La Giunta provinciale può prevedere eccezioni con delibera nei limiti dei posti disponibili.2)

(6) L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

2)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 2 (Sistemi formativi)  delibera sentenza

(1) La Provincia può attuare le seguenti tipologie formative di breve durata, annuali, pluriennali o a cicli modulari:

  1. azioni di formazione e di orientamento al lavoro:
    1. formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale e della specializzazione. Nell'ambito di questa formazione può essere assolto anche l'obbligo di istruzione stabilito dalle norme statali. I rispettivi anni formativi consentono l'acquisizione dei saperi e delle competenze definite a livello statale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. In questa fase della formazione si applicano didattiche incentrate anche sull'apprendimento in contesti operativi. L'istruzione obbligatoria può essere assolta, in conformità alle norme statali, anche sotto forma di apprendistato;
    2. formazione attraverso corsi annuali, organizzati d'intesa con le università italiane o estere, di preparazione all'esame di stato utile ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica per coloro che sono in possesso di un diploma professionale o di un titolo di specializzazione equivalente;
    3. formazione integrativa alla scuola statale;
    4. formazione di qualificazione e di raccordo scolastico;
    5. azioni di transizione al lavoro;
    6. formazione successiva al conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo universitario;
    7. formazione superiore di secondo livello volta al conseguimento di diplomi previsti per specifiche aree professionali, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria. 3)
  2. azioni di formazione sul lavoro; 4)
    1. formazione prevista negli accordi contrattuali di lavoro;
    2. aggiornamento e specializzazione;
    3. perfezionamento;
    4. riqualificazione e riconversione professionale;
  3. corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
  4. azioni di formazione e di cooperazione con l'impresa.

(2) A sostegno del sistema formativo, la Provincia promuove attività di assistenza tecnica, visite di istruzione e periodi di formazione-lavoro in azienda, manifestazioni competitive ed espositive, nonché iniziative di studio, di ricerca e di documentazione, ivi compresi i convegni, i concorsi di idee, i progetti, i seminari, le conferenze e le pubblicazioni, nonché adeguati servizi di mensa, di convitto ed ogni altra attività idonea a favorire la socializzazione.

(3) Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione di convenzioni non privati, enti pubblici o istituti, università e centri di ricerca.

(4) Nell'ipotesi dell'adempimento dell'obbligo scolastico di cui al comma 1, lettera a), punto 6) le scuole professionali garantiscono l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori ed assicurano comunque il rispetto degli obiettivi formativi definiti dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30. Al termine della scuola di base di cui all'articolo 3 della legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli studenti ovvero i loro rappresentanti legali decidono se continuare gli studi, fino all'esaurimento dell'obbligo scolastico, nella scuola secondaria superiore oppure presso una delle scuole professionali della Provincia.5)

(5) Ai fini del sostegno e dell'integrazione delle allieve/degli allievi e delle apprendiste portatrici di handicap/degli apprendisti portatori di handicap la Giunta provinciale provvede ad assegnare alla formazione professionale del personale, tenendo conto del fabbisogno effettivo.6)

massimeDelibera N. 335 del 06.02.2006 - Nuovo orientamento delle scuole professionali di economia domestica e introduzione del 4° anno scolastico
massimeDelibera N. 799 del 11.03.2002 - Determinazione dei corrispettivi per vitto e alloggio nelle scuole professionali provinciali e nei confitti annessi
3)
La lettera a) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
4)
Il testo italiano della lettera b) dell'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 14, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
5)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 40 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
6)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14, comma 3, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 2/bis (Istituti di alta formazione)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a istituire istituti di alta formazione volti alla formazione di tecnici ed esperti con elevate competenze tecnico-professionali con riferimento ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.

(2) Gli istituti di alta formazione fanno parte del sistema di formazione professionale della provincia ai sensi della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

(3) La Giunta provinciale disciplina con regolamento i corsi di studio, i piani di studio e le procedure degli esami degli istituti di alta formazione.

(4) I corsi degli istituti tecnici superiori hanno la durata massima di tre anni e si concludono con il diploma di alta formazione.

(5) Può accedere agli istituti tecnici superiori chi è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, chi è in possesso del diploma professionale conseguito al termine di un corso di formazione quadriennale e chi è in possesso del diploma di maestro artigiano/maestra artigiana.

(6) I diplomi rilasciati al termine dei corsi di alta formazione sono equipollenti, a tutti gli effetti, ai diplomi ai sensi e agli effetti della normativa comunitaria. In ogni caso i diplomi sono equipollenti ai diplomi rilasciati al termine dei corsi degli istituti tecnici superiori istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.7)

7)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 40, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 3 (Programmazione degli interventi formativi)

(1) Al fine di assicurare la coerenza tra gli interventi formativi e quelli di politica del lavoro, in riferimento agli indirizzi delle Comunità Europee ed in accordo con il sistema scolastico generale, la Provincia adotta un piano pluriennale quale quadro di riferimento per la programmazione annuale degli interventi in materia di formazione professionale.

(2) Le ripartizioni provinciali competenti in materia di formazione professionale, in armonia con gli indirizzi stabiliti dal piano pluriennale, predispongono annualmente i programmi operativi, che contengono un'elencazione dei corsi annuali e pluriennali, ed indicano il profilo professionale, le modalità di iscrizione, di gestione e di realizzazione, nonché la durata ed i contenuti dei corsi stessi.

(3) Nel processo di programmazione, la Provincia adotta come modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi.

Art. 4 (Gestione delle azioni formative)

(1) La gestione delle azioni formative di cui all'articolo 2 può essere affidata dalla Giunta provinciale alle strutture organizzative provinciali della formazione professionale o a terzi, privati, enti pubblici, istituti ed università mediante convenzione.

(2) La Giunta provinciale può concedere contributi, fino ad un massimo dell'80% delle spese di gestione ritenute ammissibili, ad enti pubblici o privati che organizzano corsi che perseguono le finalità di cui all'articolo 1. I contributi sono liquidabili, dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute e previa verifica dei risultati, in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa, o in forma rateale durante lo svolgimento della stessa.

Art. 5 (Iscrizioni e programmi dei corsi e degli esami)  delibera sentenza

(1) L'iscrizione ai corsi avviene su domanda degli interessati. La Giunta provinciale può stabilire una tassa di iscrizione o di frequenza a carico degli allievi.8)

(2) La Giunta provinciale approva i programmi dei corsi formativi nonché l'articolazione e i contenuti delle prove d'esame per il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali e di abilitazione, considerando come minimi i livelli essenziali determinati a livello nazionale.9)

(3) Le qualifiche e i diplomi professionali e di abilitazione rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale, gestiti dalla Provincia o da essa riconosciuti, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689.10)

(4) Le ripartizioni competenti per la formazione professionale effettuano le verifiche necessarie e decidono in merito all'equipollenza dei diplomi e dei titoli professionali ai sensi della presente legge. I criteri per l'equipollenza sono stabiliti dalla Giunta provinciale.11)

massimeDelibera N. 294 del 05.02.2007 - Formazione professionale tedesca e ladina: Corso per la formazione di intagliatrici/intagliatori del legno
massimeDelibera N. 335 del 06.02.2006 - Nuovo orientamento delle scuole professionali di economia domestica e introduzione del 4° anno scolastico
8)
I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 40 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
9)
Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
10)
Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
11)
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e poi nuovamente aggiunto dall'art. 14, comma 6, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 6 (Commissione provinciale per la formazione professionale)

(1) Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, viene istituita nell'ambito della Commissione provinciale per l'impiego una sottocommissione, denominata Commissione provinciale per la formazione professionale.

(2) La Commissione provinciale per l'impiego definisce la composizione e le modalità di lavoro della sottocommissione del comma 1; di diritto fanno parte di questa commissione:

  1. gli assessori provinciali aventi competenza in materia di apprendistato e di formazione professionale, di cui uno con funzioni di presidente;
  2. i direttori delle ripartizioni provinciali competenti in materia di formazione professionale e di apprendistato.

(3) La commissione provinciale per la formazione professionale adempie alle funzioni attribuitele da leggi e regolamenti, ed esprime parere in merito:

  1. al coordinamento delle azioni in materia di formazione professionale realizzate nell'ambito della provincia;
  2. ai piani pluriennali ed ai programmi operativi delle attività di formazione di cui all'articolo 3;
  3. alle questioni inerenti alla formazione professionale, che la Giunta provinciale sottopone al suo esame;
  4. alla concessione di provvidenze di assistenza professionale di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

(4) Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

(5) Ai componenti della commissione è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

Art. 7 12)

12)
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 8 (Strutture formative)  delibera sentenza

(1) Per l'attuazione delle attività formative la Provincia si avvale:

  1. delle proprie strutture, scuole o centri di formazione professionale;
  2. di sedi e mezzi didattici delle scuole a carattere statale, previa intesa con l'autorità scolastica competente;
  3. di strutture appartenenti a terzi, enti pubblici o privati.

(2) Qualora si avvalga delle strutture e dei mezzi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Provincia può contribuire alle spese per migliorie e ampliamenti delle sedi e strutture, per l'acquisto di attrezzature e per l'arredamento dei locali destinati alle attività di formazione professionale. Gli organismi beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti a non modificare la destinazione dei locali o degli edifici adibiti alla formazione professionale. La durata del relativo vincolo non può essere inferiore a dieci anni e viene fissata dalla Giunta provinciale.

(3) Tra la formazione professionale e le imprese, individuate come punti di eccellenza in specifici campi di intervento, possono essere stipulati protocolli di intesa o convenzioni, con disciplina dei relativi oneri, per l'uso di attrezzature, di locali e di risorse umane, al fine di erogare azioni di formazione adeguate ai fabbisogni formativi del mercato del lavoro.

(4) La Provincia ha cura che le scuole ed i centri di formazione professionale siano istituiti nel rispetto del criterio di un opportuno decentramento territoriale e siano dotati di personale e di attrezzature sufficienti ad assicurare loro una autonomia funzionale.

(5) Per promuovere le attività di sviluppo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi o rimborsi una tantum nella misura fino al 40 per cento delle spese effettuate dal personale dirigente e docente delle scuole professionali provinciali per l'acquisto di attrezzature informatiche e relativo software; la misura massima per tale agevolazione economica non può superare comunque 520 euro. I criteri e le modalità per la concessione di tali contributi e rimborsi vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le domande per i contributi sono da presentare entro tre anni dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale.13)

massimeDelibera N. 3213 del 09.09.2002 - Criteri e modalità per l’assegnazione di un rimborso una tantum al personale insegnante delle scuole professionali provinciali per l’acquisto di hardware e software ai sensi del articolo 8 comma 5 della legge provinciale del 12 novembre 1992, n. 40, in vigore
13)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 9 (Periodi di formazione-lavoro in azienda)

(1) I programmi didattici dei corsi possono prevedere, quali elementi integranti, periodi di formazione lavoro in aziende ubicate nel territorio provinciale, nazionale od estero, nel rispetto della vigente normativa:

  1. durante l'anno scolastico;
  2. durante le ferie scolastiche;
  3. a conclusione dei corsi.

(2) Scopo di tali periodi di formazione-lavoro è l'acquisizione, da parte degli allievi, di esperienze pratiche nell'ambiente produttivo e del loro avvicinamento progressivo al mondo del lavoro. Inoltre i periodi di formazione-lavoro dovrebbero anche favorire il miglioramento della conoscenza delle lingue.

(3) La Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione di apposite convenzioni con aziende pubbliche o private per assicurare la disponibilità di un congruo numero di posti per gli allievi in formazione.

(4) Le scuole professionali possono prevedere a favore dei propri allievi brevi tirocini in azienda già a partire dal primo anno formativo. Tali tirocini sono parte integrante della formazione scolastica e non danno luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro, nè a diritti, richieste e obblighi contrattuali e previdenziali.14)

14)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 14, comma 7, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 10 (Esame di diploma)

(1) I corsi finalizzati al conseguimento di una qualifica, specializzazione o abilitazione professionale si concludono con l'esame di diploma.

(2) All'esame di diploma sono ammessi tutti gli allievi che hanno frequentato regolarmente e concluso con esito positivo il corso. All'esame di diploma sono ammessi altresì privatisti in possesso dei requisiti specifici di ammissione ai diversi corsi. I privatisti devono, di norma, sostenere un esame scritto, orale e/o pratico in tutte le materie oggetto del programma didattico. La commissione esaminatrice può disporre, su domanda del candidato privatista, l'esonero parziale o totale dell'esame di ammissione, qualora esso sia in possesso di diploma o di attestato di qualifica per indirizzo corrispondente o similare.

(3) Un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale, e composta da tre rappresentanti rispettivamente della sovrintendenza e delle intendenze scolastiche, e da tre rappresentanti degli ispettorati della formazione professionale in lingua italiana, tedesca e ladina, effettua le necessarie verifiche ed individua i percorsi formativi che tra di loro possono considerarsi sostanzialmente corrispondenti.

(4) Le prove di esame di diploma sono sostenute innanzi a commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'assessore provinciale competente in materia e composte:

  1. dal direttore della scuola, o suo sostituto, con funzioni di presidente;
  2. da tutti gli insegnanti delle materie oggetto d'esame;
  3. da un esperto designato dal sovrintendente, rispettivamente dagli intendenti scolastici;
  4. 15)

(5) La commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti dei suoi componenti.

(6) È fatta salva ogni diversa composizione di commissione esaminatrice prevista da leggi speciali.

(7) Ai candidati che abbiano superato le prove d'esame con un punteggio complessivo non inferiore a sei decimi viene rilasciato apposito diploma. La qualifica o la specializzazione conseguita, con il superamento dell'esame, viene annotata nel libretto personale di lavoro; nello stesso libretto può essere annotata, a scopo documentativo, la partecipazione a qualsiasi altra azione formativa.

15)
La lettera d) è stata abrogata dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 10/bis (Commissione tecnica provinciale per materiali infiammabili ed esplosivi)

(1) E'nominata con deliberazione della Giunta provinciale la Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, nonché al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nella composizione ivi prevista.

(2) La Commissione di cui al comma 1 rimane in carica per cinque anni ed effettua almeno una volta all'anno, nella composizione prevista dalla normativa vigente, l'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per fochini.16)

16)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 40, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 11 (Calendario formativo)

(1) L'inizio ed il termine dell'anno di formazione, nonché i periodi feriali, sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico per la formazione professionale.

(2) La durata complessiva dell'anno formativo, o periodo corrispondente, non può essere inferiore a mille ore di lezione.

Art. 12 (Regolamento della formazione professionale)

(1) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, emana il regolamento per la formazione professionale, che disciplina dettagliatamente gli aspetti organizzativi e procedurali interni della scuola ed in particolare:

  1. la durata delle unità di lezione, che non deve essere inferiore a 45 minuti;
  2. le valutazioni, promozioni, ripetizioni dell'anno scolastico e le misure disciplinari;
  3. le modalità di giustificazione delle assenze;
  4. l'utilizzo dei beni prodotti e dei servizi resi dalle officine o dai laboratori della scuola, nell'ambito delle esercitazioni pratiche;
  5. le competenze degli organi collegiali previsti dal vigente testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale, nel rispetto delle funzioni ad essi legislativamente demandate.

[Art. 12/bis (Passaggi tra i sistemi di formazione e di istruzione)  delibera sentenza

(1) Chi ha superato l'esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale della formazione professionale provinciale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), può proseguire gli studi al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo o di indirizzo affine, eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all'area linguistica e matematica. Ciò vale anche per coloro che hanno concluso una formazione almeno triennale per apprendisti di cui alla legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, a condizione che dimostrino di aver svolto un monte-ore adeguato di insegnamento nell'area linguistica e matematica.

(2) La Provincia istituisce commissioni miste formate da rappresentanti delle intendenze scolastiche e da rappresentanti delle ripartizioni per la formazione professionale, che valutano le competenze rilevanti ai fini della prosecuzione degli studi nell'altro sistema di istruzione o formazione e che individuano gli esami integrativi e/o le misure di sostegno eventualmente necessarie, che servono come linee guida alle singole istituzioni scolastiche e formative in sede di decisione riguardo ai passaggi.]17)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009 - Disposizioni provinciali in materia degli esami di Stato e del passaggio dalla formazione professionale all'istruzione secondaria superiore - illegittimità - materia del'istruzione e non della formazione professionale
17)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24, così sostituito dall'art. 14, comma 8, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2, e poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza dell'8 luglio 2009, n. 213.

Art. 13 (Disposizioni finanziarie)

(1) La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1992 e per la sua attuazione sono utilizzati gli stanziamenti autorizzati in bilancio dalla legislazione previgente in materia di addestramento e formazione professionale.

(2) Per gli anni successivi al 1992, le spese per l'attuazione della presente legge sono stabilite nella legge finanziaria annuale.

Art. 14 (Norme finali)

(1) È abrogata la legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, modificata dall'articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 1968, n. 6, e dall'articolo 12 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36.

(2) È soppresso il comitato allargato degli assessori previsto dall'articolo 3 del testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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