(1) Per l'attuazione delle attività formative la Provincia si avvale:
- delle proprie strutture, scuole o centri di formazione professionale;
- di sedi e mezzi didattici delle scuole a carattere statale, previa intesa con l'autorità scolastica competente;
- di strutture appartenenti a terzi, enti pubblici o privati.
(2) Qualora si avvalga delle strutture e dei mezzi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Provincia può contribuire alle spese per migliorie e ampliamenti delle sedi e strutture, per l'acquisto di attrezzature e per l'arredamento dei locali destinati alle attività di formazione professionale. Gli organismi beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti a non modificare la destinazione dei locali o degli edifici adibiti alla formazione professionale. La durata del relativo vincolo non può essere inferiore a dieci anni e viene fissata dalla Giunta provinciale.
(3) Tra la formazione professionale e le imprese, individuate come punti di eccellenza in specifici campi di intervento, possono essere stipulati protocolli di intesa o convenzioni, con disciplina dei relativi oneri, per l'uso di attrezzature, di locali e di risorse umane, al fine di erogare azioni di formazione adeguate ai fabbisogni formativi del mercato del lavoro.
(4) La Provincia ha cura che le scuole ed i centri di formazione professionale siano istituiti nel rispetto del criterio di un opportuno decentramento territoriale e siano dotati di personale e di attrezzature sufficienti ad assicurare loro una autonomia funzionale.
(5) Per promuovere le attività di sviluppo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi o rimborsi una tantum nella misura fino al 40 per cento delle spese effettuate dal personale dirigente e docente delle scuole professionali provinciali per l'acquisto di attrezzature informatiche e relativo software; la misura massima per tale agevolazione economica non può superare comunque 520 euro. I criteri e le modalità per la concessione di tali contributi e rimborsi vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le domande per i contributi sono da presentare entro tre anni dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale.13)