(1) L'iscrizione ai corsi avviene su domanda degli interessati. La Giunta provinciale può stabilire una tassa di iscrizione o di frequenza a carico degli allievi.8)
(2) La Giunta provinciale approva i programmi dei corsi formativi nonché l'articolazione e i contenuti delle prove d'esame per il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali e di abilitazione, considerando come minimi i livelli essenziali determinati a livello nazionale.9)
(3) Le qualifiche e i diplomi professionali e di abilitazione rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale, gestiti dalla Provincia o da essa riconosciuti, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689.10)
(4) Le ripartizioni competenti per la formazione professionale effettuano le verifiche necessarie e decidono in merito all'equipollenza dei diplomi e dei titoli professionali ai sensi della presente legge. I criteri per l'equipollenza sono stabiliti dalla Giunta provinciale.11)