(1) La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1992 e per la sua attuazione sono utilizzati gli stanziamenti autorizzati in bilancio dalla legislazione previgente in materia di addestramento e formazione professionale.
(2) Per gli anni successivi al 1992, le spese per l'attuazione della presente legge sono stabilite nella legge finanziaria annuale.