(1) E'nominata con deliberazione della Giunta provinciale la Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, nonché al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nella composizione ivi prevista.
(2) La Commissione di cui al comma 1 rimane in carica per cinque anni ed effettua almeno una volta all'anno, nella composizione prevista dalla normativa vigente, l'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per fochini.16)