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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 381)
Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale

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1)

Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1992, n. 45.

Art. 2

(1) È costituito presso l'amministrazione provinciale il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici, composto dai seguenti membri effettivi:

  • a)  dall' assessore provinciale competente in materia con funzioni di presidente;
  • b)  dal direttore della ripartizione competente per l' edilizia della Provincia;
  • c)  dal direttore della ripartizione competente per costruzione di strade ed impiantistica della Provincia;
  • d)  dal direttore della ripartizione competente per amministrazione lavori pubblici della Provincia;
  • e)  da un architetto o ingegnere designato dall' assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio;
  • f)  da un geologo scelto nell' ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo ordine professionale;
  • g)  da un esperto in materia di prevenzione incendi designato dall' assessore provinciale competente;
  • h)  da un ingegnere libero professionista, scelto nell' ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo ordine professionale;
  • i)  da un architetto libero professionista, scelto nell' ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo ordine professionale.

(2) Per l'esame dei progetti attinenti alle strutture sanitarie e socio-assistenziali, il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato:

  • a)  dal direttore della Ripartizione provinciale sanità;
  • b)  dal direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale;
  • c)  da un medico designato dall' assessore provinciale competente in materia di sanità. 5)

(3) Per l'esame dei progetti concernenti acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e impianti per lo smaltimento dei rifiuti, il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato dal direttore della ripartizione competente per ambiente e tutela del lavoro della Provincia.

(4) Per l'esame dei progetti attinenti alle strutture scolastiche ed ai convitti studenteschi il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato:

  • a)  da un esperto designato dall' assessore provinciale competente in materia di istruzione pubblica in lingua tedesca e ladina;
  • b)  da un esperto designato dall' assessore provinciale competente in materia di istruzione pubblica in lingua italiana.

(5) Per l'esame dei progetti di opere per locali di pubblico spettacolo il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato dal direttore dell'ufficio provinciale competente per locali di pubblico spettacolo.

(6) Per l'esame di progetti di impianti sportivi il comitato tecnico provinciale è integrato da un esperto di costruzione di impianti sportivi designato dall'assessore competente in materia.

5)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

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