(1) Gli enti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici, sedi del collegio, del convitto studentesco o della scuola, nonché delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi, senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni dieci, né superiore ad anni venticinque, è fissata dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.
(2) Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e pertinenze rispetto agli obblighi convenuti ai sensi del comma 1, il contributo deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali; ciò vale anche in caso di alienazione, locazione o cessione in uso a qualsiasi titolo dei rispettivi beni a terzi. Nel caso in cui l'edificio venga utilizzato ulterioramente per finalità a carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione e va restituita la relativa differenza, sempre maggiorata degli interessi legali.10)
(3) In deroga alle precedenti disposizioni, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia, contro il pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.