(1) Il personale provinciale può cedere quote delle sue retribuzioni, nel limite di un quinto delle stesse, valutato al netto delle ritenute, unicamente a fronte di prestiti contratti con le casse pensioni amministrate dal Ministero del Tesoro o con altri istituti previdenziali, cui il personale provinciale risulta iscritto, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla relativa normativa.
(2) Rimangono in atto, fino ad esaurimento, le cessioni stipendiali perfezionate prima dell'entrata in vigore della presente legge.