(1) In caso di urgenti assunzioni, a qualsiasi titolo disposte, per garantire la continuità dei servizi indispensabili la ripartizione competente per l'amministrazione del personale provinciale è autorizzata a liquidare in via provvisoria le competenze fisse ed accessorie spettanti al personale appena emanati i relativi provvedimenti di assunzione.
(2) La Provincia può anticipare, salvo successivo rimborso, al proprio personale comandato presso altri enti gli emolumenti fissi, continuativi ed accessori.