(1) con decorrenza dal 1° gennaio 1993 le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, continuano a trovare applicazione limitatamente al personale femminile che alla data del 31 dicembre 1992 abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 53.
(2) Il personale collocato in aspettativa senza assegni per effetto del comma 1 può chiedere l'interruzione dell'aspettativa di cui al citato articolo 53. L'assunzione del servizio è subordinata alla vacanza del posto.
(3)3)
(4) Il comma 4 del citato articolo 53 è inteso nel senso che in caso di conglobamento di una parte dell'indennità integrativa speciale, il relativo importo è portato in detrazione dell'indennità integrativa speciale spettante ai sensi del comma medesimo. Il presente comma trova applicazione anche per il conglobamento previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.4)