(1) La Provincia assicura, quali prestazioni sanitarie aggiuntive, l'erogazione straordinaria di presidi ed ausili connessi alle invalidità riconosciute, non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legati ad effettive finalità funzionali e relazioni altrimenti non perseguibili.
(2) La Provincia può inoltre rimborsare, in tutto o in parte, gli oneri, a carico di soggetti portatori di handicap nell'ambito maxillo-facciale, per l'acquisto o l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali. L'handicap deve essere riconosciuto da un medico specialista in chirurgia maxillo-facciale o stomatologia dipendente di una azienda sanitaria della provincia di Bolzano.
(3) I limiti, le condizioni, le modalità di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
(4) Fino all'emanazione della deliberazione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 8)