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In vigore al: 11/09/2012

g) LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 261)
Istituzione del servizio di telesoccorso e telecontrollo in provincia di Bolzano

1)

Pubblicata nel B.U. 21 luglio 1992, n. 30.

Art. 1 (Servizio di telesoccorso e telecontrollo)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un servizio di telesoccorso e telecontrollo, al fine di assistere le persone in particolare stato di bisogno nel loro domicilio, mediante l'attivazione di un sistema organico di presidi e di controlli, che prevede in particolare:

  • a)  l' allestimento e la gestione di uno o più centri operativi di telesoccorso e di telecontrollo funzionanti nell'intero arco della giornata;
  • b)  la cessione in comodato gratuito agli utenti del servizio, di un apparecchio idoneo a far prevenire al centro operativo il segnale di allarme ed a far individuare il soggetto che invia l' allarme stesso.

(2) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di gestione e di accesso al servizio di telesoccorso e di telecontrollo, dando la precedenza agli utenti in età avanzata o che per la gravità dell'handicap sono fortemente dipendenti dall'aiuto di terzi. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(3) Il servizio può essere attivato direttamente dall'amministrazione provinciale o tramite enti, associazioni o imprese specializzate.

(4) Spetta agli enti gestori dei servizi sociali che prestano servizio di assistenza domiciliare esercitare, per delega della Provincia, le seguenti funzioni:

  • a)  decidere sulle domande di accesso al servizio, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al comma 2;
  • b)  segnalare ai competenti centri il nominativo degli utenti ammessi al servizio e vigilare sulla regolarità della gestione e dell' uso del servizio stesso;
  • c)  riscuotere i contributi dovuti dagli utenti del servizio.

(5) La Giunta provinciale è autorizzata a fissare, a carico dell'utente del servizio di telesoccorso e telecontrollo, la corresponsione di un contributo mensile non superiore a lire 150.000 per l'uso del servizio, tenuto conto delle condizioni economiche degli utenti. Tale importo comprende anche il costo dell'allacciamento al servizio.

(6) Gli oneri di allestimento e di gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo sono a carico della Provincia, mentre quelli connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 sono a carico degli enti gestori dei servizi sociali di assistenza domiciliare, che vi fanno fronte con i fondi loro assegnati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 30 articolo aprile 1991, n. 13, e con i contributi versati dagli utenti.

Art. 2 (Norma transitoria)

(1) Fino a quando i comuni, loro consorzi o le comunità comprensoriali non avranno regolamentato la gestione dei servizi sociali loro delegati ai sensi dell'articolo 10 della L.P. n. 13/1991, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, sono esercitate dagli enti che gestiscono i servizi di aiuto domiciliare ai sensi della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77.

Art. 3   2)

2)

Reca modifiche alla L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.

Art. 4-5.   3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)

Omissis.

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