Pubblicata nel B.U. 21 luglio 1992, n. 30.
(1) Fino a quando i comuni, loro consorzi o le comunità comprensoriali non avranno regolamentato la gestione dei servizi sociali loro delegati ai sensi dell'articolo 10 della L.P. n. 13/1991, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, sono esercitate dagli enti che gestiscono i servizi di aiuto domiciliare ai sensi della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77.