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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 181)
Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.

Art. 8 (Abilitazione alla conduzione di impianti termici)

(1) Il personale addetto alla conduzione di un impianto di riscaldamento di potenzialità al focolare superiore a 232 kW deve aver conseguito il patentino di abilitazione, che viene rilasciato al termine di un corso, previo superamento dell'esame finale.

(2) I titolari del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono abilitati anche alla conduzione di impianti termici e, a richiesta, possono ottenere dall'ufficio competente il rilascio del patentino di conduzione degli impianti termici.

(3) Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, vengono fissate le norme relative all'istituzione dei corsi, la durata di essi, le modalità di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.

(4) Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, vengono ordinate periodicamente revisioni parziali o generali del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti.

(5) Presso l'Ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi viene istituito un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma dei precedenti commi.

(6) Non è tenuto agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 3 e 5 chi abbia conseguito il patentino ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, ed ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22.