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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 181)
Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.

Art. 10 (Attribuzioni in materia di prevenzione incendi e di impianti termici)

(1) La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge è affidata all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e limitatamente alle norme concernenti la tutela da inquinamenti ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente.

(2) L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi esercita in materia di prevenzione incendi, nonché nelle materie relative alla sicurezza ed al contenimento di consumo energetico degli impianti di riscaldamento, le seguenti funzioni:

  1. elabora ed aggiorna le norme tecniche e procedurali;
  2. elabora ed aggiorna la raccolta della normativa tecnica anche sulla base di risultati acquisiti da indagini svolte in occasione di incendi;
  3. formula pareri ed espleta attività di consulenza;
  4. promuove corsi di specializzazione e di aggiornamento per liberi professionisti e per operatori specializzati in materia;
  5. espleta attività di informazione e divulgazione nella materia di competenza;
  6. rilascia pareri, esegue ispezioni, in cooperazione con il Commissariato del Governo, la Questura, l'ufficio tecnico imposte di fabbricazione.