Pubblicata nel B.U. 2 giugno 1992, n. 23.
(1) Le spese per l'attuazione della presente legge saranno autorizzate con successivo provvedimento legislativo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.