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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 151)
Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti

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1)

Pubblicata nel B.U. 2 giugno 1992, n. 23.

Art. 6 (Informazione - formazione e sensibilizzazione del consumatore)

(1) Le finalità d'informazione del consumatore di cui all'articolo 1 sono perseguite direttamente dalla Provincia con proprie iniziative o, indirettamente, con la collaborazione delle Associazioni dei consumatori riconosciute, utilizzando i mezzi di informazione più idonei, al fine di informare i cittadini sulle finalità della presente legge.

(2) Per l'attività di sensibilizzazione del consumatore di cui all'articolo 1, la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche e la Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti, l'istituzione di corsi sulla tutela dei consumatori e utenti, l'inserimento di questa materia nei programmi didattici e di aggiornamento degli insegnanti, nonché nella formazione degli adulti. Provvede inoltre alla predisposizione di supporti scientifici necessari alla realizzazione di tali attività.

(3) Per realizzare le due precedenti finalità il Centro tutela consumatori e utenti predispone un programma annuale di iniziative che sottopone al vaglio della Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti.