(1) Chiunque organizzi pubblici spettacoli deve aver cura che il luogo prescelto, in relazione al tipo di spettacolo in programma, sia idoneo sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza e quiete pubblica.
(2) Sono da ritenersi idonei, in relazione al tipo di spettacolo, i luoghi in cui le caratteristiche delle strutture, dei dispositivi antincendio e di sicurezza, nonché dell'igiene e della circolazione stradale non rappresentino fonti di pericolo per l'incolumità delle persone ovvero di pericolo o di disturbo per gli ambienti circostanti. L'idoneità dei luoghi di cui sopra viene verificata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal sindaco o dal Presidente della giunta provinciale, sentita la Commissione di cui all'articolo 10.
(3) Con regolamento di esecuzione saranno previste norme cui dovranno corrispondere le caratteristiche costruttive dei locali, compresi i vani per il pubblico, le scene e i vani accessori, le vie di accesso e di uscita, l'impianto di illuminazione, di condizionamento d'aria e di riscaldamento, le attrezzature tecniche, le installazioni elettriche, nonché i dispositivi di prevenzione e di spegnimento degli incendi.