(1) Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e cinematografiche, di recite, di spettacoli viaggianti e di esposizioni, organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché di intrattenimenti di cui allo stesso articolo 1, comma 2, con durata limitata all'arco di non oltre due giornate e con capacità ricettiva di al massimo 2000 persone, escluse comunque manifestazioni in tendoni, sono delegate al sindaco competente per territorio, che esercita altresì le relative funzioni amministrative.
(2) La delega va esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della giunta provinciale. Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco nell'esercizio della delega è trasmessa immediatamente al Presidente della giunta provinciale che, per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza e quiete pubblica, può disporre la revoca dei provvedimenti stessi.
(3) L'autorizzazione per le attività di spettacolo di cui all'articolo 1, comma 2, non delegate ai sindaci, è rilasciata dal Presidente della giunta provinciale, che esercita altresì le relative funzioni amministrative.