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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.

Art. 9 (Divieti e limitazioni)

(1) Sono vietati:

  1. gli spettacoli contrari alla morale, al buon costume o al sentimento religioso;
  2. gli spettacoli dai quali possano derivare situazioni di pericolo per l'incolumità del pubblico e in particolare la sperimentazione dell'ipnotismo e della suggestione sugli spettatori;
  3. gli spettacoli nei quali siano sottoposti a maltrattamento animali;
  4. l'installazione ed il funzionamento di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco che consentano la vincita di un premio in denaro o in natura, giochi d'azzardo ovvero giochi vietati con decreto del Presidente della giunta provinciale, nonché la partecipazione agli stessi.