(1) Per i fini di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre aperture di credito ovvero finanziamenti in conto corrente anche infruttifero a favore di istituti od aziende di credito o società di leasing operanti nel territorio provinciale e dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative, per la prima costituzione e successivi incrementi di fondi di rotazione da utilizzare anche in combinazione con gli apporti finanziari degli stessi istituti od aziende di credito o società di leasing , per le finalità e con le modalità di cui alla presente legge.3)
(2) La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa le condizioni e le modalità per la costituzione dei predetti fondi, anche con riferimento a livelli minimi di apporto in relazione ad obiettivi di efficenza e di economicità delle gestioni finanziarie.
(3) I fondi di rotazione di cui al comma 1, che comunque non possono superare la durata di 30 anni, sono utilizzati per la concessione di mutui a tasso agevolato o per operazioni di leasing mobiliare o immobiliare agevolate a favore dei soggetti e delle iniziative previste dalle normative provinciali di settore, in alternativa alle agevolazioni richiamate dalle medesime normative e comunque nei limiti massimi delle stesse.4)
(4) La concessione dei mutui o il finanziamento tramite leasing mobiliare o immobiliare di cui al presente articolo preclude l'accesso alle altre agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore. Nel settore dell'agricoltura, la concessione dei mutui agevolati ai sensi della presente legge può essere autorizzata in aggiunta ad altre agevolazioni e comunque in maniera tale che la somma delle agevolazioni non risulti, in valore attuale, superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente.4)