Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1991, n. 49.
(1) Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 43, 44 e 45 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono inflitte dal consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma, nominato dall'assessore provinciale competente in materia e composto da:
(2) Per ciascuno dei membri di cui al comma 1 è nominato, con la stessa procedura, un supplente.