Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.
(1) Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, di interesse provinciale, ma appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito d'intesa tra gli enti stessi l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide l'assessore provinciale competente in materia, su conforme parere della competente ripartizione provinciale.