In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Alla nuova classificazione delle strade provinciali, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, si provvede su proposta dell'ufficio provinciale competente, sentito il parere dei comuni interessati, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Se entro tale termine non viene espresso alcun parere, il silenzio vale come assenso alla proposta.

(2) La Provincia, sentiti i comuni interessati e di intesa con i relativi proprietari, può assumersi la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade militari e private aperte al pubblico transito.

(3) I fondi già assegnati e quelli che saranno assegnati per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche a norma delle leggi 22 luglio 1966, n. 614, e 20 ottobre 1971, n. 912, sono liquidati agli enti concessionari con le modalità previste dall'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, concernente il piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali. Ultimata l'esecuzione delle opere, gli enti concessionari devono far pervenire all'assessorato provinciale ai lavori pubblici la documentazione di cui all'articolo 10 della suddetta legge provinciale.

(4) Le leggi provinciali 29 aprile 1972, n. 9, e 21 agosto 1975, n. 47, sono abrogate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.