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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 14/bis (Lavori di pubblica utilità dei cantieri stradali della Provincia)

(1) Con deliberazione della Giunta provinciale la Ripartizione strade ed impiantistica può essere autorizzata ad eseguire per terzi, tramite i cantieri stradali della Provincia, lavori urgenti ed indifferibili che siano di pubblica utilità. Gli oneri reciproci sono fissati con apposita convenzione. Il rimborso dei lavori avviene secondo i criteri di cui alla presente legge.7)

7)

L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 79 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.