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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 13 (Manutenzione di strade comunali da parte della Provincia)

(1) L'assunzione della manutenzione ordinaria delle strade comunali, ai sensi dell'articolo 12, può essere disposta con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, previa perizia del competente organo tecnico-consultivo provinciale.

(2) I comuni o loro consorzi provvedono a rimborsare alla Provincia le spese per la manutenzione ordinaria in un'unica rata annuale commisurata, a decorrere dal 1° gennaio 1993, all'importo di lire un milione per ogni tratto pari ad un chilometro di lunghezza e ad un metro di larghezza della carreggiata.5)

(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare annualmente l'importo di cui al comma 2, in base alle variazioni in aumento dell'indice del costo della vita accertato dall'istituto provinciale di statistica.

(4) La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia, può ridurre fino al cinquanta per cento l'importo da rimborsarsi, ai sensi dei commi 2 e 3, da parte dei comuni, o loro consorzi, che risultano carenti di strutture di pubblico interesse. Può altresì essere concessa una riduzione fino al cinquanta per cento per le strade comunali assunte in manutenzione, il cui tracciato si snoda, anche solo in parte, al di sopra di mille metri s.I.m.6)

(5) La Provincia non può assumersi la manutenzione ordinaria permanente delle seguenti strade comunali o vicinali:

  1. strada di lunghezza limitata e non collegata alla rete viaria principale, o di difficile accesso;
  2. strada di viabilità secondaria;
  3. strada comunale adibita prevalentemente all'accesso di singoli masi o di appezzamenti agricoli;
  4. strada classificata rurale ai sensi della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50;
  5. strada di accesso di lunghezza non superiore ad 1 chilometro, di proprietà del comune;
  6. strada comunale che costituisce esclusivamente la viabilità interna di una località isolata;
  7. pista per cicli e marciapiede di esclusivo interesse locale;
  8. strada interna alle zone di interesse produttivo;
  9. strada comunale aperta al traffico pubblico con limitazioni.

(6) Per strade comunali assunte in manutenzione dalla Provincia, il comune o relativo consorzio proprietario è tenuto a trasmettere tempestivamente, al competente ufficio tecnico provinciale di zona, copia delle concessioni stradali rilasciate. È a carico dei concessionari il ripristino degli eventuali danni arrecati al patrimonio stradale; in caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, la Provincia, previa diffida, vi provvede direttamente a spese del concessionario e, solidalmente, del comune o consorzio interessato.

5)

L'art. 13, comma 2, è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.

6)

L'art. 13, comma 4, è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.