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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 12 (Costruzione, ripristino e manutenzione di strade comunali)

(1) La costruzione, il ripristino e la manutenzione di strade comunali sono di esclusiva competenza dei rispettivi comuni o loro consorzi.

(2) La Provincia può assumersi la manutenzione ordinaria delle strade comunali a condizione che i comuni o loro consorzi si assumano l'onere di rimborsare le spese per la manutenzione in base ad apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 13.