L'art. 10 è stato modificato dall'art. 45 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
Art. 10
(1) Per le strade inserite nell'elenco dei comuni territorialmente competenti, che hanno perso il carattere originario di strade interpoderali di allacciamento e hanno acquisito il carattere di strade pubbliche comunemente percorribili, il comune è autorizzato, ai fini dell'intavolazione del diritto di passaggio pubblico o della proprietà, a corrispondere un indennizzo unico nella misura del corrispondente valore agricolo stabilito dalla commissione provinciale di estimo.
(2) Per i fini di cui al comma 1 si può anche procedere ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, prescindendo dalla fissazione dei termini entro i quali devono essere iniziati e ultimati i lavori. L'inclusione di una strada nell'elenco equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche alle strade comunali.
(4) La servitù di uso pubblico di un bene immobile messo a disposizione della collettività in modo continuativo e univoco è costituita con atto pubblico o con atto scritto di manifestazione di volontà del proprietario resa davanti al segretario comunale. L'atto pubblico e la manifestazione di volontà costituiscono titolo per l'intavolazione della servitù nel libro fondiario. L'intavolazione della servitù di uso pubblico produce i suoi effetti anche nei confronti degli aventi causa del dichiarante.