In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 181)
Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 luglio 1991, n. 28.

Art. 4 (Disciplina della raccolta)  delibera sentenza

(1) Nel territorio provinciale la raccolta dei funghi è consentita nei giorni pari del mese, tra le ore 7 e le ore 19, in quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo, alle persone che abbiano presentato relativa denuncia; il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare ecceda da solo il predetto limite.

(2) Avuto riguardo alle consuetudini locali i residenti nel relativo comune possono raccogliere nei giorni pari tra le ore 7 e le ore 19 due chilogrammi a persona. La residenza è comprovata tramite un documento di riconoscimento valido.

(3) In deroga al comma 1 i proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona. Nei parchi naturali, i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta.5)

(4) Chiunque viola i limiti di misura previsti dai commi 1 e 2 nella raccolta dei funghi soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 34 euro per ogni chilogrammo o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso oltre alla quantità consentita. Si procede anche alla confisca dei funghi eccedenti la quantità consentita.

(5) I raccoglitori sono obbligati a trasportare i funghi a mezzo di contenitori rigidi, aperti ed areati; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 34 euro a 97 euro.

(6) E'vietato il danneggiamento di funghi sul terreno; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 46 euro a 126 euro.6)

massimeDelibera N. 1737 del 29.05.2007 - Rideterminazione del diritto fisso per la raccolta dei funghi
massimeDelibera N. 1568 del 06.04.1992 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi fino alla misura massima di 2 chilogrammi per persona
5)
L'art. 4, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
6)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
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