(1) L’accesso alle prestazioni prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli assistiti. Ai fini dell’ammissione alle prestazioni di natura economica si osservano i limiti di reddito fissati con regolamento di esecuzione.
(2) Con regolamento di esecuzione sono fissati criteri e modalità omogenei per il concorso alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento; sono inoltre individuati i soggetti tenuti al concorso alle spese. Il regolamento di esecuzione tiene conto:
(3) Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle entrate, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.8)