(1) Con effetto dalla data di subingresso nell'esercizio delle relative funzioni amministrative gli enti gestori dei servizi sociali individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, subentrano nella gestione delle strutture di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n), o), q), r) ed s). Con effetto dalla stessa data gli enti delegati alla gestione dei servizi sociali subentrano nei rapporti attivi e passivi in essere con la Provincia e che siano comunque attinenti ai servizi delegati.
(2) Con effetto dalla stessa data di cui al comma 1 sono soppressi i centri sociali per soggetti portatori di handicaps.
(3) I beni mobili ed immobili, nonché il personale delle strutture di cui al comma 1 sono messi a disposizione degli enti che subentrano nella loro gestione.
(4) Con i provvedimenti di delega di cui all'articolo 10, comma 2, sono nominati i commissari liquidatori degli enti comunali di assistenza e loro consorzi, sciolti ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, nonché delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e dei consorzi comunali già gestori dei servizi di aiuto domiciliare.59)