(1) Entro il mese di luglio di ogni anno gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale servizio sociale i programmi di attività e di spesa dell'anno successivo su apposito modello approvato dalla Giunta provinciale. Entro il mese di marzo di ogni anno gli stessi enti presentano i dati di spesa riferiti all'anno precedente, con indicazione dell'eventuale avanzo d'amministrazione sulla base di modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale.47)
(2) Per garantire la tempestiva disponibilità dei fondi da parte degli enti gestori già dall'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta provinciale è autorizzata ad impegnare nell'esercizio precedente a quello di riferimento la spesa per la concessione di anticipazioni pari al 45 per cento dei fondi assegnati nell'esercizio in corso. L'erogazione dei fondi da parte della Provincia è disposta secondo le procedure previste dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.47)
(3)48)
(4) I finanziamenti assegnati sono destinati alla copertura delle spese individuate dalla Giunta provinciale. Tali finanziamenti sono iscritti nei bilanci degli enti gestori in appositi capitoli di entrata e di uscita. In attesa della definitiva assegnazione, i finanziamenti per spese correnti sono iscritti in bilancio in misura non superiore al 100 per cento dell'assegnazione per l'esercizio precedente.47)
(5) Le somme assegnate, se eventualmente non utilizzate nell'esercizio di competenza dagli enti gestori medesimi, sono applicate al bilancio dell'anno successivo e conteggiate dalla Giunta provinciale ai fini della determinazione del riparto dei fondi per il relativo esercizio.
(6) I comuni singoli o loro consorzi gestori di servizi sociali allegano al conto consuntivo una relazione sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione analitica delle spese sostenute.