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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 131)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 3 (Consulta provinciale per l'assistenza sociale)

(1) È istituita presso la Ripartizione provinciale servizio sociale la Consulta provinciale per l'assistenza sociale, composta da:

  1. l'assessore provinciale all'assistenza e beneficenza pubblica, che la presiede;
  2. il direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale, con funzioni di vicepresidente;
  3. quattro rappresentanti dei comuni, designati dal Consorzio dei comuni della provincia;
  4. un rappresentante del comune capoluogo di provincia, designato dal medesimo;
  5. un rappresentante delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, designato dalle medesime;
  6. quattro rappresentanti di istituzioni private, operanti nel settore socio-assistenziale, designati dalle medesime;
  7. tre esperti del settore socio-assistenziale;
  8. due rappresentanti delle organizzazioni di categoria e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, designati dalle medesime.

(2) I rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f) e h), sono scelti tra una terna di nominativi designati dai rispettivi enti.

(3) La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. È assicurata la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(4) La consulta può articolarsi in sezioni per specifiche materie, delle quali possono far parte anche persone che non sono membri della consulta, aventi particolari competenze o conoscenze in materia di assistenza sociale. Ciascuna sezione è composta da nove membri, nominati dal presidente della consulta, previo parere della consulta stessa.

(5) Le funzioni di segretario della consulta rispettivamente delle sezioni della stessa sono svolte da funzionari provinciali della Ripartizione provinciale servizio sociale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(6) La Giunta provinciale approva il regolamento interno della consulta e delle sezioni.4)

4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
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