(1) Al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni socio-assistenziali della popolazione, la Provincia promuove studi e ricerche volti a stabilire l'entità dei bisogni e delle risorse assistenziali e ad identificare le cause degli stati di bisogno e di emarginazione, anche attraverso la collaborazione con università o altri enti o istituti di ricerca, anche esteri.
(2) La Provincia può concedere sussidi e contributi a persone ed enti che svolgono studi e ricerche nel campo dei servizi sociali. A tal fine gli interessati presentano apposita domanda alla Giunta provinciale entro il termine e con le modalità fissati dalla Giunta provinciale.