(1) La Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali sostengono e valorizzano l'attività delle associazioni, fondazioni, cooperative o altre istituzioni private, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità sociali senza scopo di lucro e che operano in coerenza con gli obiettivi dei programmi provinciali e distrettuali.
(2) Gli enti privati possono contribuire con propri interventi al sistema dei servizi sociali anche attraverso la stipulazione di convenzioni, contratti o protocolli d'intesa con la Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali.
(3) La gestione di servizi ed attività socio-assistenziali da parte degli enti privati avviene nel rispetto dei criteri e degli standards gestionali previsti dalla vigente legislazione provinciale.34)